Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

Il  green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. L’obbligo di possedere ed esibire il green pass decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021.
Dopo la decisione di estendere l’obbligatorietà del green pass nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie ora l’obbligo è previsto per tutti i lavoratori.
A differenza di quanto preannunciato, non è più prevista la sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di green pass. Il decreto è stato modificato a palazzo Chigi prima della firma del capo dello Stato.

Dipendenti pubblici

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione il green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Sanzioni

Il dipendente pubblico che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o che risulti privo della certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato. Questo, come specificato nel decreto, non comporta conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di green pass.

Controlli

datori di lavoro dovranno quindi definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata.

La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Lavoro privato

Anche per i lavoratori privati viene introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass nel momento in cui accedono ai luoghi di lavoro.

Lavoro domestico

Anche per colf ,badanti, baby sitter e assistenti familiari in genere l’obbligo di green pass è operativo, sia in caso di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto famiglia. I lavoratori in regola in questo settore sono quasi un milione. Pare che i non vaccinati nel settore siano quasi 600 mila.

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Certificazione verde COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
  • essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Italia

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

  • tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
  • sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
  • il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
  • ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
  • alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).

COVID-19 , Cosa sapere?

In questi momenti di incertezza generati dall’emergenza Coronavirus ci sentiamo in dovere di essere utili a tutte le aziende, che come ben sappiamo, sono state travolte dalle nuove restrizioni, ma che a partire dal 4 maggio in corrispondenza dell’inizio della fase 2 vogliono tornare pienamente operativi nel rispetto delle regole.Lo STUDIO TECNICO AGLIECO, operante in tutta la Sicilia orientale nel settore dell’ igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, è in grado di fornire un valido supporto alle piccole e medie imprese assicurando un servizio di consulenza, assistenza e formazione in grado di garantire il corretto funzionamento di tutte le attività nei luoghi di lavoro. L’ esperienza maturata in tanti anni di attività ed il possesso di una strumentazione propria all’ avanguardia e certificata a norma di legge permette ai nostri tecnici di poter effettuare attività di monitoraggi e controlli. Oggi più che mai in merito all’ EMERGENZA SANITARIA che ha colpito l’ intero globo siamo in grado di offrire una consulenza specialistica relativamente agli adempimenti obbligatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, formazione specifica, valutazioni del rischio biologico da covid 19,, come stabilito dal Protocollo d’intesa tra le parti Sociali e il Governo e dalle normative cogenti in materia di sicurezza. Raccomandiamo comunque di seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dai protocolli nazionali di sicurezza soprattutto in ragione dell’ intensa attività ispettiva che sarà svolta dall’ ispettorato nazionale del lavoro e da tutti gli altri organi di vigilanza preposti. A tal fine chi ne farà richiesta potrà accedere al Pacchetto di Consulenza “COVID-19” Visto il numero ingente di richieste ed il periodo ancora non di piena libertà di movimento, siamo operativi da remoto per offrirVi i nostri servizi di redazione documentale delle valutazioni dei rischi COVID-19 e i nostri corsi online per garantire la sicurezza sul lavoro ed un costante aggiornamento.

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e preventivi.