Formazione Lavoratori Art.37 Rischio Basso

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La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori, ai col- laboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente.
In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, recentemente integrato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 106/2009. Molti sono i precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.
Il D. Lgs. 81/2008 abroga, tra le altre norme (prima di tutte il D.Lgs.vo 626/94), anche il precedente decreto D.Lgs 494/1996 riguardante i cantieri temporanei o mobili, integrandone le disposizioni nel Titolo IV, introducendo importanti modifiche ed inse- rendo specifiche norme tecniche negli allegati. Recentemente il D.Lgs 81/2008 è stato integrato dalle disposizioni previste dal D.Lgs 106/2009 che ha previsto importanti no- vità in tema di sospensione delle attività, sanzioni, adeguamento del documento di va- lutazione dei rischi e sistema di qualificazione delle imprese.
All’ omissione delle precauzioni in materia di sicurezza consegue sia la responsa-bilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che è l’istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della Azienda.